Bonus sanificazione 2021, domanda entro il 4 novembre

Bonus sanificazione 2021, domanda al via dal 4 ottobre: per la comunicazione delle spese effettuate a giugno, luglio e agosto che danno diritto al credito di imposta pari al 30 per cento. C’è tempo fino al 4 novembre.
Anche i costi sostenuti per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale o di tamponi Covid danno diritto all’agevolazione.
Come già accaduto in passato, però, solo una volta conclusa la finestra per la trasmissione delle istanze sarà possibile conoscere la percentuale esatta del bonus sanificazione, dpi e tamponi: il calcolo effettivo si baserà sul rapporto tra risorse disponibili e richieste ricevute.

La platea di potenziali beneficiari è ampia:

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Le spese che possono essere indicate sono le seguenti:

  • sanificazione degli ambienti dove si esercita l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli menzionati in precedenza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi utili a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Entro 5 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Amministrazione rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o lo scarto indicando, però, le motivazioni alla base del rifiuto.

Una volta ottenuto il credito di imposta, i beneficiari possono utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia.
Ma i beneficiari sapranno a quanto ammonta il beneficio solo dopo la scadenza del 4 novembre. Nel comunicato stampa del 4 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ribadisce una regola già evidenziata nel provvedimento:
“Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili”.