IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE A USO PROMISCUO

FOCUS FISCALE

Premessa

Il full rent service – il noleggio a lungo termine – nel caso in specie, di autovetture a uso promiscuo, rappresenta una forma contrattuale sempre più apprezzata e utilizzata da parte di imprese e professionisti per la gestione delle flotte aziendali.

Tale favore deriva da una serie di vantaggi di carattere economico, finanziario e amministrativo caratterizzante proprio la gestione delle flotte tramite contratti di noleggio a lungo termine rispetto alla scelta di acquisire in proprietà, o attraverso contratti di leasing, la flotta di autovetture aziendali a uso promiscuo.

In effetti, il primo vantaggio del noleggio a lungo termine è rappresentato dalla possibilità per l’impresa di evitare di dover investire capitali propri o di doversi indebitare mediante apertura di linee di credito o stipula di contratti di leasing.

Il vantaggio finanziario che deriva dal noleggio a lungo termine è, invece, rappresentato dalla natura della rata periodica da pagare, in quanto si tratta di un canone di noleggio e non di una rata di finanziamento, con evidenti riflessi positivi in termini di rating creditizio aziendale.

Infine, il vantaggio di natura amministrativa è rappresentato dalla esternalizzazione degli adempimenti burocratici obbligatori di gestione della flotta aziendale (immatricolazione, copertura assicurativa, assistenza stradale, revisione, manutenzione, tassa di proprietà, ecc.). Ne deriva che tutti i relativi costi vengono assorbiti nel canone mensile di noleggio degli autoveicoli a uso promiscuo.

La deducibilità dei costi

Sotto il profilo fiscale, l’art. 164, comma 1, lettera b, del TUIR contiene la disciplina dei veicoli a deducibilità limitata, che prevede una duplice limitazione: da un lato, la ridotta percentuale di deducibilità dei costi, nella misura del 20%, e dall’altro, il tetto annuo di rilevanza fiscale dei canoni di noleggio fissato in un importo massimo pari a € 3.615,20 per le autovetture a uso promiscuo.

Si precisa, tuttavia, che tale limite deve essere considerato al netto dei costi riferibili alle prestazioni di servizio accessorie purché, nel contratto o nella fattura, sia specificamente distinta la quota di canone di noleggio puro dalla quota di canone relativa alle spese per i relativi servizi accessori. Per questi ultimi, infatti, non è previsto alcun tetto di spesa ma resta applicabile la deducibilità limitata nella misura del 20%.

Una esemplificazione renderà più chiaro il concetto: la Alfa S.r.l. stipula un contratto full rent service, per un’autovettura a uso promiscuo, della durata di 48 mesi e pagamento mensile del canone così distinto: € 450,00 per il noleggio puro ed € 200,00 per i relativi servizi accessori.

Ne deriva che il canone annuo di noleggio puro, pari a € 5.400,00 (€ 450,00 * 12 mesi), risulti superiore al costo massimo fiscalmente deducibile pari a € 3.615,20 e, pertanto, la quota deducibile complessiva del canone puro risulta pari a € 723,04 (€ 3.615,20 * 20%) = € 723,04.

Le spese per i servizi accessori, invece, pari a complessivi € 2.400,00 (€ 200,00 * 12 mesi) risultano deducibili, senza tetto fiscale, per complessivi € 480,00 (€ 2.400,00 * 20%).


La detraibilità dell’IVA

Nel noleggio a lungo termine di autovetture a uso promiscuo, i canoni di noleggio puro sono classificati tra le spese per godimento di beni di terzi mentre i relativi oneri accessori sono considerati spese per prestazioni di servizi.

Tuttavia, la normativa relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto – I.V.A. – non presta particolare attenzione alla suddetta distinzione e prevede, pertanto, l’applicazione delle disposizioni generali tenuto conto sia del principio di inerenza all’attività di impresa che del concetto di bene strumentale.

Ne consegue che, in riferimento al full rent service di autovetture a uso promiscuo, sia per i canoni di noleggio puro che per le relative spese accessorie valga il limite alla detraibilità IVA pari al 40%.