Iva agevolata 10% per interventi di ristrutturazione edilizia: come funziona?

L’Iva agevolata si può applicare per interventi di recupero edilizio, manutenzione ordinaria e straordinaria e per ristrutturazioni su immobili destinati ad essere abitazioni private.

Viene inoltre conteggiata sull’acquisto di beni, eccetto le materie prime e i semilavorati.

La condizione necessaria è che gli interventi vengano eseguiti dopo aver stipulato un regolare contratto di appalto quindi basterà lo strumento dell’autocertificazione. Con questo documento si dichiara, sotto la propria responsabilità, che si stanno facendo degli interventi di ristrutturazione per cui si ha diritto di avere l’IVA agevolata.

Rimangono esclusi dall’applicazione dell’IVA agevolata i lavori di manutenzione su beni immobili a destinazione non abitativa (categoria catastale diversa da A/1 fino ad A/9 e A/11).

Bisogna poi far presente che l’IVA ridotta si applica ai beni fino a concorrenza del valore della prestazione.

A titolo di esempio, si consideri il valore complessivo dell’intervento pari a 5.000 euro, di cui 2.000 per la manodopera e 3.000 per l’acquisto di beni, come sanitari e rubinetteria. L’IVA al 10% troverà applicazione su 2.000 euro, importo che corrisponde alla differenza fra il totale dell’intervento e la spesa per l’acquisto dei beni significativi.

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. In particolare, si tratta di ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno e impianti di sicurezza.

Elenco esemplificativo di beni finiti a cui è applicabile l’aliquota IVA ridotta al 10%

  • Apparecchi idrosanitari in vitreous china, fire clay e altri materiali;
  • Bruciatori per caldaie;
  • Cabine doccia (comprensive di boxdoccia e piatto doccia);
  • Caldaie per riscaldamento a gasolio, a gas, a carbone o funzionanti con altri tipi di combustibile;
  • Caminetti;
  • Cassette di scarico esterne e/o da incasso;
  • Centraline elettroniche ed apparati di controllo per impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
  • Condizionamento (impianti);
  • Contatori e misuratori per impianti idraulici e di riscaldamento;
  • Depuratori;
  • Dolcificatori d’acqua;
  • Filtri;
  • Impianti solari termici;
  • Impianti fotovoltaici;
  • Impianti irrigazione (se accessori);
  • Infissi;
  • Lavabi (anche comprendenti componenti arredo bagno, purché il prodotto sia caratterizzato da un singolo codice articolo);
  • Lavelli in acciaio inox;
  • Minuterie per impianti idraulici, da riscaldamento e/o condizionamento;
  • Pilettame;
  • pompe e circolatori di tutti i tipi per uso idraulico e/o di riscaldamento;
  • Radiatori a corpi scaldanti di tutti i tipi e materiali;
  • Rubinetteria cromata e rubinetteria gialla esterna da incasso;
  • Saracinesche e valvole in ghisa;
  • Scaldabagni elettrici, a gas o funzionanti con altri combustibili;
  • Scaldabagni solari;
  • Scale a chiocciola;
  • Stufe (integranti impianti di riscaldamento che non si caratterizzino come semplici elettrodomestici);
  • Vasche in ghisa, acciaio e altri materiali.

Beni a cui non è possibile applicare l’IVA agevolata

Non possiedono invece le caratteristiche di “bene finito i prodotti riconducibili alle famiglie dell’arredobagno e dell’accessoristica in genere, così come i semplici elettrodomestici. Questi beni (es.: stufette elettriche) devono essere pertanto ceduti applicando l’aliquota IVA ordinaria.

L’aliquota IVA ordinaria deve essere inoltre applicata nel caso in cui vengano cedute materie prime – es.: cemento – ovvero semilavorati – es.: piastrelle – anche se i prodotti venduti devono essere utilizzati per costruzioni di case non di lusso o per interventi di recupero del patrimonio edilizio “agevolati”.

La tabella A del DPR n. 633/72, parti II e III, è inequivocabile nell’escludere le semplici cessioni di “materie prime e semilavorati” dall’applicazione delle aliquote IVA ridotte.

Agevolazione IVA al 4%

Il regime dell’IVA con aliquota al 4% riguarda invece tutte le spese che derivano dalla realizzazione di opere murarie, dall’impianto elettrico, idrico, di riscaldamento e così via, nonché quelle relative alla posa in opera per la costruzione della prima abitazione.

Questo regime viene inoltre riconosciuto per ampliare la Prima Casa a condizione che la zona interessata non costituisca un’unità immobiliare a sé stante e non comporti la possibilità di attribuire all’edificio le caratteristiche di bene di lusso.