LA FISCALITÀ DEI DIVIDENDI

FOCUS FISCALE

Premessa

La Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) ha introdotto una rilevante novità in riferimento alla fiscalità degli utili distribuiti dalle società a responsabilità limitata.

In sostanza, è prevista la sola applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 26% quale tassazione dei dividendi distribuiti.

La ratio della norma è quello di uniformare l’imposizione sugli utili distribuiti, indipendentemente che la partecipazione detenuta dalle persone fisiche non imprenditori sia di natura qualificata o non qualificata.

In altre parole, gli utili di srl distribuiti a soci persone fisiche vengono tassati attraverso una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% e non più con le aliquote marginali IRPEF su una base imponibile parziale che varia dal 40%, al 49,72% o al 58,14% in relazione al periodo di formazione degli utili oggetto di distribuzione.

Pertanto, dall’anno di imposta 2018, gli utili conseguiti e successivamente distribuiti ai soci sono tassati nell’anno in cui vengono percepiti (principio di cassa) attraverso l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta, pari al 26%, che viene versata direttamente dalla società.

Le regole generali sulla tassazione degli utili

Per gli utili conseguiti dalle società a responsabilità limitata a partire dall’anno di imposta 2018 e distribuiti a partire dall’anno 2019 sono previste le seguenti regole generali:

a) Persone fisiche non in regime di impresa: ritenuta a titolo di imposta (non di acconto) pari al 26%. In tale ipotesi, i dividendi non confluiscono nella dichiarazione dei redditi della persona fisica in quanto già tassati alla fonte a titolo definitivo.

b) Società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali): tassazione progressiva IRPEF su una base imponibile pari al 40%, al 49,72% o al 58,14% a seconda dell’anno di imposta di maturazione dell’utile distribuito. Su tale imponibile trovano applicazione le ordinarie aliquote progressive previste per i soggetti IRPEF in relazione agli scaglioni di reddito individuati dal TUIR.

c) Società di capitali e altri soggetti IRES: base imponibile pari solo al 5% ovverosia esenzione pari al 95%.

La fiscalità dei dividendi

I dividendi rappresentano una fattispecie reddituale passibile di subire una doppia e ingiusta imposizione fiscale: una prima volta in capo al soggetto collettivo all’atto della formazione degli utili e una seconda volta in capo al socio in sede di distribuzione degli stessi sotto forma di dividendi.

Fortunatamente, l’attuale contesto normativo fiscale ha prescritto una rimozione, seppur limitata, di detta doppia imposizione tributaria prevedendo un regime di esenzione parziale.

Infatti, l’articolo 89, comma 2, del DPR n. 917/86, prevede che, in caso di quota di partecipazione detenuta da una società, il dividendo da questa percepito goda di una esenzione fiscale pari alla misura del 95% dello stesso. Ne deriva, di conseguenza, una tassazione ai fini IRES pari al solo 5% del dividendo percepito dal socio soggetto giuridico residente nel territorio dello Stato e comunque non in Paesi c.d. Black List.

Sotto il profilo strettamente contabile, i principi nazionali OIC 21 e OIC 25 prevedono espressamente che, per le società tenute alla redazione del bilancio d’esercizio, nel caso di partecipazione valutata mediante applicazione del metodo del costo, i dividendi percepiti vadano imputati interamente a Conto Economico al sorgere del corrispondente diritto di credito.

L’iscrizione contabile avviene, dunque, alla voce C15 del C.E. rubricata “Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate”.

Un caso pratico di tassazione dei dividendi

Un esempio numerico concreto può rendere chiara l’idea e ancora più evidente la convenienza fiscale dell’operazione.

Si supponga che la società X Srl, costituita dal sig. Rossi e dal sig. Bianchi, quali soci non imprenditori al 50%, deliberi oggi la distribuzione dell’utile maturato nel 2019 pari a Euro 100.000. Ebbene, la normativa di riferimento prevede una tassazione in capo ai soci pari al 26% mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta complessiva pari a Euro 26.000, ovverosia Euro 13.000 per ciascun socio.

Si supponga invece adesso che la società X Srl sia costituita dal sig. Rossi e dalla Y Srl quali soci al 50%. A parità di utile distribuito, sul socio Rossi graverebbe la medesima tassazione pari al 26% vista in precedenza e, quindi, pari a Euro 13.000 mediante il meccanismo di applicazione della ritenuta alla fonte, mentre il socio Y Srl dovrà versare l’IRES al 24% non su un dividendo pari a Euro 50.000 ma su un imponibile pari solo al 5%, ovverosia Euro 2.500 e, dunque, versare solo Euro 600.

In altre parole, la tassazione per Y Srl sarebbe pari solo al 1,2% ovverosia il 24% di IRES sul dividendo percepito.