Obbligo comunicazione lavoro occasionale

In fase di conversione del D.L. 146/2021 è stato modificato l’art. 14 del D.Lgs 81/2008 conosciuto anche come “Decreto per la sicurezza sul lavoro” che prevede l’obbligatorietà, in caso di avvio di attività di lavoro autonomo occasionale, di preventiva comunicazione da parte del committente all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (ITL). La comunicazione potrà avvenire attraverso SMS o posta elettronica senza obbligo di PEC. Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva decorre dal 21/12/2021 e regola i rapporti lavorativi sorti successivamente a questa data e sarà trasmessa direttamente dal committente ossia da tutti i soggetti abilitati dall’art. 1 della Legge 12/1979.

In caso di omessa o ritardata comunicazione a ITL sarà prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00, per ciascun rapporto occasionale. Non sarà applicabile, in questo caso, la procedura della diffida in quanto prevederebbe il pagamento di una sanzione in misura ridotta con la possibilità di chiudere il verbale dell’Ispettore. Ma potrebbe applicarsi l’art.16 della legge 689/1981 che consente la riduzione della sanzione all’importo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo.

Inoltre, la legge prevede l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività nel caso in cui, al momento dell’ispezione, sia accertato l’impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro senza una previa comunicazione di installazione del rapporto di lavoro. Nello specifico, per tutto il periodo di sospensione l’impresa non potrà contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Proprio per questo motivo, il provvedimento di sospensione sarà comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Infine, il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione ed è tenuto a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.